Termini e condizioni di noleggio

1 – Il Cliente è obbligato a restituire il veicolo al termine del noleggio, alle stesse condizioni di come lo riceve; ha comunque l’obbligo di segnalare al proprietario eventuali danni o anomalie.

2 – Il locatario, mediante la sottoscrizione, sostiene di avere i requisiti per guidare il veicolo noleggiato e l’obbligo di fornire una fotocopia della patente di guida valida in questione.

3 – Il noleggio, a partire dal momento della consegna del veicolo, terminerà alla data ed ora di riconsegna indicate nel contratto. In ogni caso, per ogni giorno di ritardo nella consegna del veicolo noleggiato, il locatore potra’ richiedere al locatario, a titolo di penale, un importo pari fino al doppio della tariffa giornaliera di noleggio, sono fatti salvi gli altri gravi danni.

4 – Il mancato o ritardato pagamento della somma concordata entro il termine stabilito in appendice al presente contratto sarà automaticamente risolto il contratto con tutte le conseguenze di legge.

5 – Il locatario accetta di utilizzare il veicolo con la dovuta diligenza e nel pieno rispetto dell’uso per il quale è stato destinato. Il locatario si impegna inoltre a non guidare sotto l’influenza di alcool, droghe, sostanze allucinogene che influenzano la conoscenza, la capacità di agire e reagire.

6 – Il veicolo non deve essere utilizzato: per spingere o trainare altri veicoli, rimorchi o altro. a partecipare a gare, prove o gare in generale e; nelle zone chiuse al traffico e / o fermate. L’utilizzatore sarà responsabile per i costi e i danni causati al veicolo e dal veicolo per l’inosservanza agli obblighi di cui sopra e le regole della strada.

7- sono a carico del locatario tutte le spese per le operazioni resesi necessarie per il ripristino del veicolo causate da uso improprio dello stesso, in relazione alle parti meccaniche e carrozzeria ed altro. Il locatario è tenuto a pagare i danni al veicolo noleggiato causati dalla mancata osservanza delle norme stabilite dal libro “Uso e Manutenzione” in dotazione al veicolo. E’ vietato al locatario di apportare modifiche di alcun genere al veicolo noleggiato.

8 – Il locatario è obbligato a corrispondere le somme dovute quando il valore del danno causato a terzi, cose ed animali supera quello risargibile dalla Compagnia Assicuratrice. In caso di sinistro, il locatario deve: – Compilare integralmente la modulistica prevista ed esistenti nel veicolo noleggiato, – informare, senza indugio, il locatore indicando il luogo, le modalità e cause dell’incidente, i nomi delle persone coinvolte e eventuali testimoni, – Indicare le eventuali lesioni subite dalle persone coinvolte, i danni subiti dai veicoli e quale Autorità è intervenuta per effettuare i rilievi di legge, – per fornire al locatore e i suoi assicuratori piena collaborazione nelle indagini e le controversie derivanti l’uso del veicolo noleggiato.

10 – Le comunicazioni al locatore di furto, incidente o incendio devono essere effettuate dal locatario senza indugio, in ogni caso immediatamenbte dopo l’evento, per e-mail o fax.

11 – Il locatore non è responsabile della perdita e / o danni a cose e / o animali eventualmente dimenticati nel veicolo noleggiato.

12 – Il locatario si impegna a pagare le sanzioni amministrative e multe elevate in connessione con l’uso del veicolo noleggiato e di indennizzare il locatore da ogni responsabilità e danni in caso di sequestro del veicolo o qualsiasi altro evento dannoso.

13-Col presente contratto, in caso di guasto, furto/incendio del veicolo, incidente, non sono previsti: mezzo sostitutivo, eventuali spese albergo,rientro dei passeggeri.Tutti casi per i quali il Locatario non potra’ chiedere alcun tipo di risarcimento.

14 – La franchigia a carico del Locatario per ogni tipo di sinistro con torto è fissata in misura in euro 1.000,00 (mille/00).

15 – Tutte le controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Arezzo.

16 – Per quanto non espressamente previsto per le parti contraenti devono fare riferimento agli articoli. 1571 e ss.

17 – Il locatario e’ responsabile del veicolo noleggiato fino alla riconsegna dello stesso al locatore.

18 – Per il trattamento dei dati personali si riferiscono a quanto indicato sul retro della ricevuta rilasciata da parte del locatore.